Finanziaria 2007
e agevolazioni fiscali per l'acquisto
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di
autoveicoli per disabili
La legge finanziaria
per il 2007 approvata dal Governo il 20 dicembre 2006 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2007, contiene due articoli
che riguardano le agevolazioni tributarie per l'acquisto di autoveicoli
destinati al trasporto di portatori di handicap.
Nell'articolo 36 si precisa che le agevolazioni tributarie e di altra
natura relative agli autoveicoli utilizzati per la locomozione dei
soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con
ridotte o impedite capacità motorie, sono riconosciute a condizione che
gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a
beneficio dei predetti soggetti.
L'articolo 37 invece, introduce una nuova norma.
Nel caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture
per le quali l'acquirente ha usufruito dei benefici fiscali prima del
decorso del termine di due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza
tra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante
dall'applicazione delle agevolazione stesse. La disposizione non si
applica per i disabili che, in seguito a mutate necessità dovute al
proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su
cui realizzare i diversi adattamenti. Pertanto, il titolare disabile o
il familiare di cui il disabile è fiscalmente a carico non può rivendere
il veicolo acquistato prima che siano trascorsi due anni, tranne nei
casi in cui sopravvengano nuove necessità fisico-patologiche del
titolare disabile per cui si rende necessario acquistare una nuova
vettura adattata alle mutate necessità.
Qualora il proprietario della vettura acquistata con le agevolazioni
fiscali previste per il disabili venda o regali la vettura prima che
siano trascorsi due anni dalla data dell'acquisto, dovrà rimborsare allo
Stato tutte le agevolazioni fiscali di cui ha beneficiato.